Certificazione energetica: regolamento sugli standard per l'edilizia, in vigore dal 25 giugno 2009

Entra in vigore giovedì 25 giugno 2009 il DPR 59/2009 con il Regolamento che definisce criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici.

Il DPR si applica sia all’edilizia pubblica che privata, anche nel caso delle ristrutturazioni di edifici esistenti; in merito alle metodologie di calcolo vengono adottate le norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.

Sono definite norme precise da adottare in sede progettuale per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e vengono introdotti, per la prima volta, anche i valori massimi ammissibili della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol), per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali di cui alla classe E1, che deve risultare inferiore ai seguenti limiti:
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

Per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
Per le ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie si impone una valutazione sul possibile utilizzo di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di contenere l’oscillazione termica estiva negli ambienti; inoltre viene prevista la verifica della massa superficiale o della trasmittanza termica periodica delle pareti verticali.

Il DPR prevede che tutti i calcoli e le verifiche necessarie siano riportati in una specifica relazione da inserire nel progetto per attestare la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si deve procedere al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore ad un determinato valore limite.

Per installazioni di potenze ≥ 100 kW, il DPR richiede l’obbligo di allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si possano individuare gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
La nuova normativa si apre anche ad altri metodi di calcolo dei rendimenti energetici, purché i risultati raggiunti siano equivalenti o addirittura conservativi in relazione ai seguenti parametri:

  • lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno; 
  • lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); 
  • lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa; 
  • gli apporti termici interni; 
  • gli apporti termici solari; 
  • l’accumulo del calore nella massa dell’edificio; 
  • l’eventuale controllo dell’umidità negli ambienti climatizzati; 
  • le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; 
  • le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; 
  • le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; 
  • le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia; 
  • l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia; 
  • per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l’influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico. 
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