Energie rinnovabili: ecco le linee guida nazionali
Dopo sette anni di ritardo, sta per entrare in vigore il decreto del ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di impianti di fonti di energia rinnovabile destinati alla produzione di energia elettrica.
Il decreto, che servirà a dare certezze giuridiche nell'ambito di un quadro normativo attuale meramente regionale, spesso contraddittorio ed in contrasto con i dettami della Costituzione (come si legge in più sentenze della Consulta), è stato esaminato dall'Antitrust prima e dalla Conferenza Stato-Regioni poi.
Sono state proposte poche modifiche, riguardanti, soprattutto, i tetti massimi di spese amministrative e le misure di compensazione per l'impatto ambientale a favore degli enti locali. La parola finale spetterà alla Corte dei Conti, anche se non si prevedono grandi stravolgimenti del testo di base della normativa, dopodichè avverrà la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto vuole modificare e cercare di uniformare il più possibile le varie normative regionali, spesso in disaccordo soprattutto sugli aspetti relativi ai limiti troppo rigidi sui siti di localizzazione degli impianti (in particolare quelli eolici), allo sborso di cifre esagerate per chi effettua le installazioni, alla previsione di vantaggi concessi ad imprese locali, ma talvolta anche a facilitazioni come l'estensione della denunica inizio attività, al posto dell'autorizzazione unica, ad impianti troppo potenti.
Un altro aspetto fondamentale su cui le linee guida contenute del decreto si soffermano è quello delle aree escluse dall'installazione. Gli impianti da fonti rinnovabili sono, infatti, opere indifferibili ed urgenti di pubblica utilità per cui soltanto le regioni, ed in casi eccezionali, possono stabilirne l'esclusione in base a precise norme di dettaglio che non vietino, ad esempio, la costruzione di impianti su determinate aree del proprio territorio genericamente definite agricole o soggette a qualche forma di tutela ambientale od artistica, bensì definiscano gli impianti non permessi in base al tipo di fonte rinnovabile ed alla portata dell'impianto stesso; inoltre, i siti non idonei non possono occupare porzioni significative del territorio regionale.
L'esclusione si decide al termine di un procedimento di istruttoria basato su precisi criteri di riferimento quali la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agro-alimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. Questa istruttoria deve essere introdotta nell'atto di programmazione di definizione delle misure e degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing (la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnate), in base all'articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007.
Al momento, però, l'atto di programmazione non è ancora obbligatorio e le regioni possono attendere l'entrata in vigore del nuovo decreto che stabilisce la ripartizione tra i vari enti territoriali delle quote verdi per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 (previsto dall'articolo 8 bis della legge n. 13 del 27 febbraio 2009). Dal momento dell'emanazione del decreto, le regioni avranno 180 giorni di tempo per intervenire, anche attraverso opportune modifiche ed integrazioni della propria normativa.
Le principali aree indiziate di esclusione sono:
- i siti Unesco, i siti contenuti nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette e quelli in via di istituzione, le zone della Rete Natura 2000, le Iba (Important bird areas), le zone umide di importanza internazionale (convenzione di Ramsar);
- le aree comunque tutelate per legge (fino a 300 metri dalla costa marina o dai laghi, fino a 150 metri dai corsi d'acqua, montagne oltre i 1600 metri, vulcani, zone ad usi civici, foreste e boschi), identificate dall'articolo 142 del Dlgs 42/2004;
- le zone a rischio di dissesto idrogeologico; le zone vicine ai parchi archeologici di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree agricole con produzioni alimentari di alta qualità (per esempio Dop, Doc, Docg, Igp, Stg);
- le zone di attrazione turistica a livello internazionale.
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