UE: nuovi obblighi per gli installatori di impianti per rinnovabili
La Direttiva Comunitaria n.28 del 2009 introduce nuovi obblighi in tema di installazione e certificazione degli installatori per impianti alimentati da energie rinnovabili che entreranno in esercizio a partire dal 1°agosto 2013. La normativa prevede infatti che l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore, è conseguita previo possesso dei requisiti tecnico professionali quali diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo. Tale titolo di studio deve essere seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o da un titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Sempre a partire dal 1°agosto 2013, saranno previste nuove prescrizioni. I corsi saranno costituiti da una parte teorica e da una pratica e si concluderanno con un esame di abilitazione ed il rilascio di un attestato. La parte teorica sarà di insegnameto, per i corsisti, sulla situazione del mercato, del mercato, sui principi fisici e di funzionamento degli impianti, sulla capacità a lavorare in condizioni di sicurezza e sulla capacità a scegliere e misurare i componenti in relazione alle diverse situazioni di installazione come per esempio pensiline, tetti, terrazze e simili. La prova pratica intende invece sondare la capacità dei futuri installatori a montare correttamente caldaie, stufe a biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici poco profondi e sistemi solari fotovoltaici e termici.
Enti locali sotto controllo – Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 dicembre 2012, devono attivare un programma di formazione destinato agli installatori e procedere al riconoscimento dei cosiddetti “fornitori di formazione”. Programmi di formazione ed elenco fornitori devono essere comunicati al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In caso di mancata comunicazione o inadempienza degli enti locali, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) si attiverà per predisporre programmi di formazione ai fini del conseguimento dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono comunque già stipulare accordi con l’Enea e con la scuola di specializzazione in materia ambientali.
La Direttiva Comunitaria n. 28 del 2009 stabilisce pure che, entro il 31 dicembre 2012, ogni Stato menbro dell'UE dovrà mettere a disposizione degli utenti i criteri di certificazione dell'operato degli installatori di piccoli impianti per rinnovabili, nonchè riconoscere le certificazioni degli installatori rilasciate dagli altri Stati membri, riservandosi di comunicare pubblicamente l'elenco degli installatori qualificati o certificati presenti sul territorio. La certificazione degli installatori avrà una scadenza ed il rinnovo sarà subordinato alla frequentazione di un ulteriore corso di aggiornamento, da svolgersi nella forma di seminario o secondo le diverse modalità stabilite dalla normativa di ciascuno Stato.
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